Art. 3 c.o.m. — Componenti di diritto

Il Consiglio e' presieduto dal Presidente della Repubblica ed e' composto:

  • a)dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di vice-presidente;
  • b)dal Ministro degli affari esteri;
  • c)dal Ministro dell'interno;
  • d)dal Ministro dell'economia e delle finanze;
  • e)dal Ministro della difesa;
  • f)dal Ministro dello sviluppo economico;
  • g)dal Capo di stato maggiore della difesa. Il segretario del Consiglio, nominato dal Consiglio stesso e scelto al di fuori dei suoi componenti, partecipa alle sedute.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art3 · fonte del testo