Art. 1884 c.o.m. — Pensione privilegiata

Il trattamento pensionistico privilegiato e' corrisposto al personale militare secondo le disposizioni stabilite per i dipendenti dello Stato, in quanto compatibili con le norme del presente codice.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1884 · fonte del testo