Art. 1780 c.o.m. — Principio di irreversibilità stipendiale

In caso di passaggio a qualifiche o gradi di ruoli diversi dell'Amministrazione militare o di transito dai ruoli civili, senza soluzione di continuita', se gli emolumenti fissi e continuativi in godimento sono superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale pari alla differenza, riassorbibile, salvo diversa previsione di legge, con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1780 · fonte del testo