Art. 1766 c.o.m. — Convenzioni

Sono stabilite norme per disciplinare lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento, il trattamento economico e l'amministrazione del personale previsto dagli articoli precedenti, mediante apposita convenzione con l'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta. La facolta' di stipulare la convenzione di cui al comma 1 con l'Associazione suddetta e' delegata al Ministro della difesa, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1766 · fonte del testo