Art. 1720 c.o.m. — Avanzamento

L'avanzamento ad anzianita' o a scelta dell'ufficiale collocato fuori quadro ha luogo quando e' promosso al grado superiore un pari grado che lo segue nel ruolo normale. I provenienti dal ruolo degli indisponibili possono essere promossi soltanto se e' stato promosso l'ultimo iscritto nel ruolo normale, di pari grado e anzianita', dichiarato <<prescelto>>.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1720 · fonte del testo