Art. 1687 c.o.m. — Impedimenti e sospensioni

Il giudizio sull'avanzamento e la promozione dell'ufficiale che e' gia' stato prescelto sono sospesi:

  • a)quando, in seguito ad accertamenti sanitari, l'ufficiale risulta temporaneamente inabile al servizio di istituto. In tal caso il giudizio sull'avanzamento o la promozione non possono essere tenuti sospesi per piu' di tre anni consecutivi. Se permane l'inidoneita' oltre tale limite, l'ufficiale e' definitivamente dichiarato non promuovibile e inidoneo al servizio di istituto e proposto per la riforma.
  • b)quando sono in corso accertamenti penali o disciplinari che possono comportare provvedimenti riguardanti lo stato dell'ufficiale. Se l'esito del procedimento penale o disciplinare e' favorevole, l'ufficiale, previo nuovo giudizio d'avanzamento se gia' giudicato prescelto, e' promosso e gli e' assegnata la data e la sede di anzianita' che avrebbe conseguito qualora la promozione non fosse stata sospesa.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1687 · fonte del testo