Art. 1671 c.o.m. — Sospensione dal grado

Al personale del Corpo militare della Croce rossa italiana puo' essere inflitta la sospensione dal grado. L'anzianita' del militare sospeso dal grado e' ridotta di un periodo di tempo uguale a quello della durata della sospensione. La sospensione dal grado e' inflitta in seguito a designazione del presidente nazionale dell'Associazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla sospensione dall'impiego di cui alla sezione IV del capo II del titolo V del libro IV.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1671 · fonte del testo