Art. 1661 c.o.m. — Transito nel ruolo di riserva

Il personale direttivo iscritto nel ruolo normale transita d'ufficio dal ruolo mobile al ruolo di riserva, conservando il grado e l'anzianita', e puo' essere impiegato per i servizi territoriali, quando raggiunge i limiti di eta' indicati nella seguente tabella:

  • a)maggior generale (medico o commissario): anni 65;
  • b)colonnello (medico o commissario): anni 65;
  • c)tenente colonnello (medico o commissario): anni 65;
  • d)maggiore (medico, chimico-farmacista, commissario): anni 63;
  • e)cappellano capo della Croce rossa italiana: anni 65;
  • f)capitano (medico, chimico-farmacista, commissario, contabile): anni 60;
  • g)cappellano della Croce rossa italiana: anni 65;
  • h)tenente (medico, chimico-farmacista, commissario, contabile): anni 58;
  • i)sottotenente (medico, chimico-farmacista, commissario, contabile): anni 58.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1661 · fonte del testo