Art. 1441 c.o.m. — Istituzione

Gli atti di coraggio compiuti in attivita' militari non belliche svolte dall'Arma dei carabinieri diretti a salvare vite umane, a impedire sinistri o ad attenuare le conseguenze, nonche' le imprese e gli studi volti allo sviluppo e al progresso dell'Arma dei carabinieri ovvero singole azioni caratterizzate da somma perizia, da cui sono derivati lustro e decoro all'Arma dei carabinieri sono premiati con le seguenti ricompense:

  • a)ricompense al valore:
  • 1)medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri;
  • 2)medaglia d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri;
  • 3)medaglia di bronzo al valore dell'Arma dei carabinieri;
  • b)ricompense al merito per imprese, studi e azioni caratterizzate da somma perizia:
  • 1)croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri;
  • 2)croce d'argento al merito dell'Arma dei carabinieri;
  • 3)croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri. Le medaglie al valore e le croci al merito dell'Arma dei carabinieri possono essere concesse a cittadini italiani e stranieri nonche' a comandi, corpi o enti che, partecipando collettivamente a imprese particolarmente difficili, hanno contribuito ad aumentare il prestigio dell'Arma dei carabinieri.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1441 · fonte del testo