Art. 1412 c.o.m. — Concessione

Le decorazioni al valor militare sono concesse a coloro i quali, per compiere un atto di ardimento che avrebbe potuto omettersi senza mancare al dovere e all'onore, hanno affrontato scientemente, con insigne coraggio e con felice iniziativa, un grave e manifesto rischio personale in imprese belliche. La concessione di dette decorazioni ha luogo solo se l'atto compiuto e' tale da poter costituire, sotto ogni aspetto, un esempio degno di essere imitato.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1412 · fonte del testo