Art. 68-bis t.u.a. — Contratti di fiume

1. I contratti di fiume concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree

Testo vigente dal 2 febbraio 2016

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art68bis · fonte del testo