Art. 237-undevicies t.u.a. — Incidenti o inconvenienti

1. Fatte salve le disposizioni della Parte sesta, di attuazione della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, sulla responsabilita' ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale e esclusi i casi disciplinati all'articolo 29-undecies, in caso di incidenti o inconvenienti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore:

  • a)deve informare immediatamente le Regioni, le Province e i Comuni territorialmente competenti;
  • b)deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o inconvenienti. 2. Ai fini del comma 1, le Regioni e le Province territorialmente competenti, diffidano il gestore ad adottare ogni misura complementare appropriata e necessaria per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o inconvenienti.

Testo vigente dal 11 aprile 2014

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art237undevicies · fonte del testo