Art. 237-bis t.u.a. — Finalità e oggetto

Il presente titolo definisce le misure e le procedure atte a prevenire oppure, qualora non sia possibile, a ridurre gli effetti negativi delle attivita' di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, ed in particolare le emissioni delle suddette attivita' nell'aria, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee, al fine di conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di tutela della salute umana. Ai fini di cui al comma 1, il presente titolo disciplina:

  • a)i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti;
  • b)i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti derivanti dagli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti;
  • c)i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonche' le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente contro le emissioni causate dall'incenerimento e dal coincenerimento dei rifiuti.

Testo vigente dal 11 aprile 2014

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art237bis · fonte del testo