Art. 66 c.t.s. — Sanzioni e ricorsi

In presenza di irregolarita', gli OTC invitano i CSV ad adottare i provvedimenti e le misure necessarie a sanarle. In presenza di irregolarita' non sanabili o non sanate, gli OTC denunciano l'irregolarita' all'ONC affinche' adotti i provvedimenti necessari. L'ONC, previo accertamento dei fatti e sentito in contraddittorio il CSV interessato, adotta i seguenti provvedimenti a seconda della gravita' del caso:

  • a)diffida formale con eventuale sospensione dell'accreditamento nelle more della sanatoria dell'irregolarita';
  • b)revoca dell'accreditamento, esperita dopo aver sollecitato, senza ottenere riscontro, il rinnovo dei componenti dell'organo di amministrazione del CSV. Contro i provvedimenti dell'ONC e' ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.

Testo vigente dal 2 agosto 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art66 · fonte del testo