Art. 51 c.t.s. — Revisione periodica del Registro

Con cadenza triennale, gli Uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore provvedono alla revisione, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro stesso.

Testo vigente dal 2 agosto 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art51 · fonte del testo