[1]Pronunce di rito

[2]1. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso:

  • a)irricevibile se accerta la tardivita' della notificazione o del deposito;
  • b)inammissibile quando e' carente l'interesse o sussistono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito;
  • c)improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito. 2. Il giudice dichiara estinto il giudizio:
  • a)se, nei casi previsti dal presente codice, non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice;
  • b)per perenzione;
  • c)per rinuncia.

Testo vigente dal 7 luglio 2010

Corte di cassazione

3 massime che riguardano l’art. 35 c.p.a., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 3 massime nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art35 · fonte del testo