Art. 1 c.p.a. (Allegato 3 Norme transitorie)

[1]ALLEGATO 3 Norme transitorie

[3]Nuova istanza di fissazione d'udienza

[4]1. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, le parti presentano una nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all'articolo 24 del codice e dal suo difensore, relativamente ai ricorsi pendenti da oltre cinque anni e per i quali non e' stata ancora fissata l'udienza di discussione. In difetto, il ricorso e' dichiarato perento con decreto del presidente. 2. Se tuttavia, nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione del decreto, il ricorrente deposita un atto, sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore e notificato alle altre parti, in cui dichiara di avere ancora interesse alla trattazione della causa, il presidente revoca il decreto disponendo la reiscrizione della causa sul ruolo di merito. 3. Se, nella pendenza del termine di cui al comma 1, e' comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del codice.

Testo vigente dal 7 luglio 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~allegato-3-norme-transitorie-art1 · fonte del testo