Art. 2 codice dei contratti pubblici (Allegato II.18)

[1]Scavo archeologico, restauro, manutenzione e monitoraggio.

[2]1. Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni che consentono la lettura storica delle azioni umane, nonche' dei fenomeni geologici che hanno con esse interagito, succedutesi in un determinato territorio, delle quali con metodo stratigrafico si recuperano le documentazioni materiali, mobili e immobili, riferibili al patrimonio archeologico. Lo scavo archeologico recupera altresi' la documentazione del paleoambiente anche delle epoche anteriori alla comparsa dell'uomo. 2. I contenuti qualificanti e le finalita' della manutenzione e del restauro del patrimonio culturale sono definiti all' articolo 29, commi 3 e 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Testo vigente dal 31 marzo 2023

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-ii-18-art2 · fonte del testo