Art. 27 codice dei beni culturali — Situazioni di urgenza

Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, purche' ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione.

Testo vigente dal 24 febbraio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art27 · fonte del testo