Art. 118 codice dei beni culturali — Promozione di attività di studio e ricerca

Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle universita' e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attivita' conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale. Al fine di garantire la raccolta e la diffusione sistematica dei risultati degli studi, delle ricerche e delle altre attivita' di cui al comma 1, ivi compresa la catalogazione, il Ministero e le regioni possono stipulare accordi per istituire, a livello regionale o interregionale, centri permanenti di studio e documentazione del patrimonio culturale, prevedendo il concorso delle universita' e di altri soggetti pubblici e privati.

Testo vigente dal 24 febbraio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art118 · fonte del testo