Art. 899 c.c. — Comunione di alberi

[1]Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni.

[2]Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo titolo o prova in contrario.

[3]Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l'autorita' giudiziaria abbia riconosciuto la necessita' o la convenienza del taglio.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 205/1988

    Parametro
    18 febbraio 1988

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 892 e 894 cod. civ., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sollevata dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CORASANITI Il…

    Art. 892 c.c. · Art. 894 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • 569), stabiliscono presunzioni di comunione e di proprietà esclusiva dei fossi e delle siepi interposti tra i fondi e degli alberi sorgenti sul confine. Delle luci e delle vedute.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 565

Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art899 · fonte del testo