Art. 897 c.c. — Comunione di fossi

[1]Ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune.

[2]Si presume che il fosso appartenga al proprietario che se ne serve per gli scoli delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla cui parte e' il getto della terra o lo spurgo ammucchiatovi da almeno tre anni.

[3]Se uno o piu' di tali segni sono da una parte e uno o piu' dalla parte opposta, il fosso si presume comune.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • 569), stabiliscono presunzioni di comunione e di proprietà esclusiva dei fossi e delle siepi interposti tra i fondi e degli alberi sorgenti sul confine. Delle luci e delle vedute.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 565

Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art897 · fonte del testo