Art. 799 c.c. — Conferma ed esecuzione volontaria di donazioni nulle

La nullita' della donazione, da qualunque causa dipenda, non puo' essere fatta valere dagli eredi o aventi causa dal donante che, conoscendo la causa della nullita', hanno, dopo la morte di lui, confermato la donazione o vi hanno dato volontaria esecuzione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

4 massime che riguardano l’art. 799 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 4 massime nel Massimario

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Alla fine di questo capo ho introdotto una nuova disposizione (art. 799) la quale riproduce, con opportuni miglioramenti di forma, la norma dell'art. 1311 del codice del 1865 sulla possibilità di ratifica di donazioni nulle da parte degli eredi del donante. Poichè per i testamenti si è in proposito formulata una norma generale, mi è parso necessario ripeterla in questa sede anche per le donazioni. DELLA REVOCAZIONE DELLE DONAZIONI.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 383

  • A proposito della revocazione per ingratitudine, è stato suggerito di aggiungere una nuova causa, e cioè il rifiuto indebito degli alimenti dovuti per legge al donante. Ho accolto la proposta, chiarendo peraltro che gli alimenti che si prendono in considerazione sono quelli dovuti per un rapporto di parentela o di affinità. In tal caso la revoca della donazione non fa venir meno l'obbligo alimentare, ma si risolve in un'ulteriore sanzione per il diniego degli alimenti. Nell'ipotesi invece in cui l'obbligo alimentare è fondato soltanto sulla qualità del donatario, sarebbe stato ingiustificato ammettere il diritto di revoca, poichè l'azione alimentare data al donante contro il donatario inadempiente varrà a porre nel nulla la donazione, producendo così lo stesso effetto pratico della revoca. Per queste considerazioni, ho previsto tra le cause di revocazione il rifiuto indebito degli alimenti, facendo riferimento agli articoli 433, 435 e 436, che regolano l'obbligo alimentare tra parenti ed affini.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 384

Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art799 · fonte del testo