Art. 768-septies c.c. — Scioglimento

Il contratto puo' essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia nei modi seguenti:

  • 1)mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo;
  • 2)mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.

Testo vigente dal 16 marzo 2006

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 768-septies c.c., dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art768septies · fonte del testo