Art. 707 c.c. — Consegna dei beni all'erede

[1]L'esecutore testamentario deve consegnare all'erede, che ne fa richiesta, i beni dell'eredita' che non sono necessari all'esercizio del suo ufficio.

[2]Egli non puo' rifiutare tale consegna a causa di obbligazioni che debba adempiere conformemente alla volonta' del testatore, o di legati condizionali o a termine, se l'erede dimostra di averli gia' soddisfatti, od offre idonea garanzia per l'adempimento delle obbligazioni, dei legati o degli oneri.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 707 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art707 · fonte del testo