Art. 642 c.c. — Persone a cui spetta l'amministrazione

[1]L'amministrazione spetta alla persona a cui favore e' stata disposta la sostituzione, ovvero al coerede o ai coeredi, quando tra essi e l'erede condizionale vi e' il diritto di accrescimento.

[2]Se non e' prevista la sostituzione o non vi sono coeredi a favore dei quali abbia luogo il diritto di accrescimento, l'amministrazione spetta al presunto erede legittimo.

[3]In ogni caso l'autorita' giudiziaria, quando concorrono giusti motivi, puo' provvedere altrimenti.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • In relazione al ripristino dell'istituto dell'accrescimento, del quale si parlerà a suo luogo, ho modificato gli articoli 183 e 184 del progetto definitivo. Così ho unificato le due disposizioni (art. 642), precisando che l'amministrazione dell'eredità in caso d'istituzione condizionale spetta successivamente al sostituito, ai coeredi aventi diritto all'accrescimento, o al presunto erede legittimo. Ho ritenuto inoltre opportuno estendere a tutti i casi la possibilità di un diverso provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria, che invece era nel progetto limitata al caso in cui l'amministrazione sarebbe spettata al presunto erede legittimo. Mi è sembrato infatti che, pur ammettendo il principio che l'amministrazione spetta di diritto alle persone indicate dalla legge, non si dovesse precludere all'autorità giudiziaria, quando concorrono giusti motivi e quando ciò si rivela necessario per la buona amministrazione dell'eredità, la facoltà di nominare un amministratore estraneo che dia sufficienti garanzie anche per l'istituito sotto condizione.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 313

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art642 · fonte del testo