Art. 619 c.c. — Nullità

[1]I testamenti previsti in questa sezione sono nulli quando manca la redazione in iscritto della dichiarazione del testatore ovvero la sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o del testatore.

[2]Per gli altri difetti di forma si osserva il disposto del secondo comma dell'art. 606.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 619 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art619 · fonte del testo