Art. 57 c.c. — Prova della morte dell'assente

[1]Se durante il possesso temporaneo e' provata la morte dell'assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano suoi eredi o legatari.

[2]Si applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Un perfezionamento formale e stato introdotto nell'art. 57. Il corrispondente articolo del progetto definitivo faceva menzione degli eredi legittimi o testamentali dell'assente e dei loro successori. Si è creduto opportuno emendare la dizione, contemplando gli eredi e i legatari e cioè i successori a titolo universale e particolare dell'assente. Quanto ai loro successori è sembrato inutile menzionarli espressamente, poichè il diritto spettante agli eredi e ai legatari è trasmissibile per successione a causa di morte, come ogni altro diritto patrimoniale. DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 73

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art57 · fonte del testo