Art. 492 c.c. — Garanzia

Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono, l'erede deve dare idonea garanzia per il valore dei beni mobili compresi nell'inventario, per i frutti degli immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'art. 492 obbliga l'erede beneficiato a dare idonee cautele sol che lo richiedano i creditori o i legatari. Si sarebbe voluto far dipendere l'obbligo delle cautele da un apprezzamento discrezionale dell'autorità giudiziaria; ma l'esigenza di difendere il credito nella maniera più energica mi ha indotto a conservare immutata la disposizione, che è riprodotta, del resto, dal codice del 1885.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 246

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art492 · fonte del testo