Art. 441 c.c. — Concorso di obbligati

[1]Se piu' persone sono obbligate nello stesso grado alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche.

[2]Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in condizioni di sopportare l'onere in tutto o in parte, l'obbligazione stessa e' posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore.

[3]Se gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti, provvede l'autorita' giudiziaria secondo le circostanze.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nell'art. 441 non è stato inserito, come si era proposto, l'accenno all'ipotesi che l'obbligazione alimentare per tutti o per alcuni dei chiamati in grado anteriore riesca estremamente gravosa. È sembrato che tale dizione si sarebbe potuta prestare in pratica ad alterare l'ordine di graduazione che la legge stabilisce per le diverse categorie di persone tenute agli alimenti. Il testo pertanto si limita a prevedere l'ipotesi abbastanza precisa dell'impossibilità di sopportare in tutto o in parte l'onere.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 217

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art441 · fonte del testo