Art. 351 c.c. — Dispensa dall'ufficio tutelare

[1]Sono dispensati dall'ufficio di tutore:

  • 1)i Principi della Famiglia Reale, salve le disposizioni che regolano la tutela dei Principi della stessa Famiglia;
  • 2)il Primo Ministro, Capo del Governo;
  • 3)i membri del Sacro Collegio;
  • 4)i Presidenti delle Assemblee legislative;
  • 5)i Ministri Segretari di Stato.

[2]Le persone indicate nei numeri 2, 3, 4 e 5 possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art351 · fonte del testo