Art. 2881 c.c. — Nuova iscrizione dell'ipoteca

Salvo diversa disposizione di legge, se la causa estintiva dell'obbligazione e' dichiarata nulla o altrimenti non sussiste ovvero e' dichiarata nulla la rinunzia fatta dal creditore all'ipoteca, e l'iscrizione non e' stata conservata, si puo' procedere a nuova iscrizione e questa prende grado dalla sua data.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 2881 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Con formula più ampia di quella adoperata dal codice del 1865 (art. 2031), in guisa da ricomprendere non soltanto l'ipotesi della nullità del pagamento, ma, in genere, tutti i casi in cui sia dichiarata la nullità o l'inesistenza di una causa estintiva dell'obbligazione ovvero sia dichiarata nulla la rinuncia del creditore all'ipoteca, l'art. 2881, in cui è fuso anche l'art. 2032 del codice precedente, regola la nuova iscrizione ipotecaria, che prende grado dalla sua data. Della cancellazione dell'iscrizione.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1175

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2881 · fonte del testo