Art. 2707 c.c. — Carte e registri domestici

Le carte e i registri domestici fanno prova contro chi li ha scritti:

  • 1)quando enunciano espressamente un pagamento ricevuto;
  • 2)quando contengono la menzione espressa che l'annotazione e' stata fatta per supplire alla mancanza di titolo in favore di chi e' indicato come creditore.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 2707 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Quanto all'efficacia probatoria delle carte e dei registri domestici e delle annotazioni di liberazione totale o parziale del debitore fatte dal creditore, benchè da lui non sottoscritte, su un documento rimasto in suo possesso ovvero su una quietanza o un esemplare del documento del debito posseduto dal debitore, gli articoli 2707 e 2708 non innovano le corrispondenti disposizioni degli articoli 1330 e 1331 del codice civile anteriore.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1108

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2707 · fonte del testo