Art. 2595 c.c. — Limiti legali della concorrenza

La concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi dell'economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme corporative.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il titolo X detta un'organica disciplina della materia della concorrenza. In conformità dei principi generali della Carta del lavoro, che riconoscono la feconda funzione della iniziativa privata, sotto l'osservanza dei principi dell'ordinamento corporativo, il nuovo codice non poteva disinteressarsi di istituti che hanno un'importanza fondamentale anche dal punto di vista sociale. Mentre nell'art. 2595 si è voluto solennemente affermare il principio generale che la concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi dell'economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme corporative, nelle successive disposizioni si considerano i principali limiti alla concorrenza, distinguendo, secondo la dottrina ormai salda, tra limiti extracontrattuali e limiti contrattuali. In questi ultimi rientrano anche le norme relative ai consorzi, se pure in relazione a questi diversa sia la preoccupazione che deve guidare l'opera legislativa, dovendosi aver riguardo cioè non solo alla tutela dell'autonomia del singolo contro il pericolo di troppo gravi limitazioni, quanto alla tutela dell'interesse collettivo.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1044

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2595 · fonte del testo