Art. 2545-quater c.c. — Riserve legali, statutarie e volontarie

[1]Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

[2]Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalita' previste dalla legge.

[3]L'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2545-quinquies, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del primo e secondo comma.

Testo vigente dal 1 gennaio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2545quater · fonte del testo