Art. 2447-octies c.c. — Assemblee speciali

[1]Per ogni categoria di strumenti finanziari previsti dalla lettera e) del primo comma dell'articolo 2447-ter l'assemblea dei possessori delibera:

  • 1)sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria, con funzione di controllo sul regolare andamento dello specifico affare, e sull'azione di responsabilita' nei loro confronti;
  • 2)sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
  • 3)sulle modificazioni dei diritti attribuiti dagli strumenti finanziari;
  • 4)sulle controversie con la societa' e sulle relative transazioni e rinunce;
  • 5)sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

[2]Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2415, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2416 e 2419.

[3]Al rappresentante comune si applicano gli articoli 2417 e 2418.

Testo vigente dal 1 gennaio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2447octies · fonte del testo