Art. 2252 c.c. — Modificazioni del contratto sociale

Il contratto sociale puo' essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non e' convenuto diversamente.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 2252 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La società semplice costituisce il tipo più elementare di società: per la sua costituzione non si impone l'osservanza di particolari formalità (art. 2251) e, sopratutto per questo, si differenzia dagli altri tipi di società; da ciò appunto deriva la denominazione di società semplice. Suo campo di applicazione specifico, come è stato chiarito, è quello delle attività non commerciali e cioè soprattutto delle attività agrarie. La sua organizzazione è elementare, pur restando fermo il principio che il gruppo sociale e il patrimonio sociale sono distinti dai singoli soci e dai loro patrimoni. Per la modificazione del contratto sociale, pur non essendo esclusa l'applicazione del principio maggioritario, ove ciò sia convenuto, è normalmente necessaria la unanimità dei consensi (art. 2252); l'amministrazione della società, ove non venga attribuita ad alcuni soltanto dei soci, o non venga attribuita a tutti i soci congiuntamente (art. 2258), spetta a ciascun socio disgiuntamente, salvo il diritto degli altri di opporsi all'operazione prima che sia compiuta (art. 2257); e, nel caso in cui l'amministrazione sia riservata ad alcuni soltanto dei soci, spetta agli altri il diritto di controllo della gestione e il diritto al rendiconto (art. 2261).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 931

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2252 · fonte del testo