Art. 22 c.c. — Azioni di responsabilità contro gli amministratori

Le azioni di responsabilita' contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'art. 20 regola la convocazione dell'assemblea delle associazioni. Gli amministratori hanno l'obbligo di convocare, l'assemblea una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e inoltre quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedano, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale. Nell'art. 21 sono determinate le maggioranze necessarie per le deliberazioni dell'assemblea, mentre l'art. 22 riflette le azioni di responsabilità contro gli amministratori.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 49

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art22 · fonte del testo