Art. 2187 c.c. — Usi

Nei rapporti di associazione agraria regolati dalle sezioni II, III e IV di questo capo, per quanto non e' espressamente disposto, si applicano, in mancanza di convenzione, gli usi.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • In tutta la materia dei contratti di associazione agraria non poteva essere trascurata l'importanza delle consuetudini vigenti nei vari luoghi, anche in relazione al diverso atteggiamento che i diversi tipi di contratto in essi assumono. Pertanto, con una disposizione finale che si riallaccia al principio generale posto dall'art. 1374, ma che riguarda particolarmente la mezzadria, la colonia parziaria e la soccida (art. 2187), si è ritenuto opportuno richiamare genericamente gli usi, in quanto non dispongano altrimenti la legge, le norme corporative o la convenzione. Dell'impresa commerciale e delle altre imprese soggette a registrazione.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 900

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2187 · fonte del testo