Art. 2187 c.c. — Usi
Nei rapporti di associazione agraria regolati dalle sezioni II, III e IV di questo capo, per quanto non e' espressamente disposto, si applicano, in mancanza di convenzione, gli usi.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
Nei rapporti di associazione agraria regolati dalle sezioni II, III e IV di questo capo, per quanto non e' espressamente disposto, si applicano, in mancanza di convenzione, gli usi.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
In tutta la materia dei contratti di associazione agraria non poteva essere trascurata l'importanza delle consuetudini vigenti nei vari luoghi, anche in relazione al diverso atteggiamento che i diversi tipi di contratto in essi assumono. Pertanto, con una disposizione finale che si riallaccia al principio generale posto dall'art. 1374, ma che riguarda particolarmente la mezzadria, la colonia parziaria e la soccida (art. 2187), si è ritenuto opportuno richiamare genericamente gli usi, in quanto non dispongano altrimenti la legge, le norme corporative o la convenzione. Dell'impresa commerciale e delle altre imprese soggette a registrazione.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 900
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2187 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.