Art. 2179 c.c. — Morte di una delle parti

[1]La soccida non si scioglie per la morte del soccidante.

[2]In caso di morte del soccidario si osservano, in quanto applicabili, nei riguardi degli eredi le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 2158.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • In caso di morte di una delle parti le regole sono analoghe a quelle stabilite per la mezzadria; si concede, in caso di morte del soccidario, ai suoi eredi la facoltà di continuare nel rapporto (art. 2179). Così pure sulle tracce delle norme della mezzadria, le parti possono chiedere la risoluzione del contratto, oltre che per inadempimento, anche quando si verifichino fatti tali che non consentano la prosecuzione del rapporto (art. 2180). Infine l'art. 2181 riproduce la disposizione dell'art. 1683 del codice del 1865, precisando che il prelevamento del soccidante è fatto d'accordo col soccidario, e che esso ha per oggetto un complesso di capi, che, avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, alla qualità e all'età, sia corrispondente a quello del bestiame dato a soccida.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 897

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2179 · fonte del testo