Art. 2167 c.c. — Obblighi del colono

[1]Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive del concedente e le necessita' della coltivazione.

[2]Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttivita'; deve altresi' custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'obbligo principale del concedente è quello di consegnare il fondo in istato da servire alla produzione alla quale è destinato (art. 2166). L'obbligo principale del colono è quello di prestare il lavoro secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione. Il colono deve inoltre custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttività e custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 2167).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 886

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2167 · fonte del testo