Art. 2157 c.c. — Diritto di preferenza del concedente
Il mezzadro, nella vendita dei prodotti assegnatigli in natura, deve, a parita' di condizioni, preferire il concedente.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
Il mezzadro, nella vendita dei prodotti assegnatigli in natura, deve, a parita' di condizioni, preferire il concedente.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
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Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Nuove rispetto al codice del 1865 sono le disposizioni che regolano il modo di divisione dei prodotti (articoli 2155 e 2156). Essa può avvenire mercè ripartizione in natura, che dev'essere fatta sul fondo. Quando secondo gli usi tale divisione non è ammessa, vuole la pratica, riprodotta nell'art. 2156, che si affidi al concedente la vendita. Ad essa si deve però procedere previo accordo col mezzadro e, in mancanza, sulla base del prezzo del mercato. In tal caso si fa la divisione del prezzo ricavato dalla vendita, dedotte le spese. Nuove sono pure le norme relative all'obbligo del mezzadro di trasportare ai magazzini padronali la quota di prodotti assegnati al concedente nella divisione (art. 2155, terzo comma), e di dare al concedente un diritto di prelazione nell'acquisto dei prodotti destinati alla vendita (art. 2157). La disposizione relativa all'obbligo del trasporto è però subordinata alla mancanza di norme corporative, convenzioni od usi contrari, per evitare che essa possa essere troppo gravosa nei casi in cui la distanza dei magazzini padronali dal luogo di divisione dei prodotti sia notevole.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 878
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2157 · fonte del testo
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