Art. 2146 c.c. — Conferimento delle scorte

[1]Le scorte vive e morte sono conferite dal concedente e dal mezzadro in parti uguali, salvo diversa disposizione delle norme corporative, della convenzione o degli usi.

[2]Le scorte conferite divengono comuni in proporzione dei rispettivi conferimenti.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Riguardo al problema centrale delle scorte, l'art. 2146 prevede normale il conferimento per metà da parte del concedente e per metà da parte del mezzadro. Questa è infatti la realtà della mezzadria nelle regioni a regime agrario più progredito, e del resto tale contribuzione è quella che meglio risponde alla struttura stessa del contratto e all'interesse delle parti. Il codice del 1865 all'uopo procedeva per singole esemplificazioni, attribuendo al colono l'obbligo di fornire il bestiame, il capitale dell'invernata e gli strumenti necessari (art. 1655); le sementi dovevano essere fornite in comune dal concedente e dal mezzadro (art. 1656). L'art. 2146 stabilisce invece un criterio direttivo di indole generale valevole per il caso in cui manchino norme corporative, convenzioni od usi, in modo da consolidare principi più rispondenti alle necessità locali ed agli interessi dei contraenti. Le scorte conferite diventano comuni, in proporzione dei rispettivi conferimenti, il che è conforme alla struttura associativa del rapporto mezzadrile e serve a rafforzare lo spirito di collaborazione tra le parti.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 872

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2146 · fonte del testo