Art. 2137 c.c. — Responsabilità dell'imprenditore agricolo

L'imprenditore, anche se esercita l'impresa su fondo altrui, e' soggetto agli obblighi stabiliti dalla legge e dalle norme corporative concernenti l'esercizio dell'agricoltura.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Di particolare rilievo è l'art. 2137 che, ricollegandosi a quanto stabilito dall'art. 2088, assoggetta agli obblighi stabiliti dalla legge e dalle norme corporative, concernenti l'esercizio dell'agricoltura, l'imprenditore, anche se non è proprietario del fondo su cui esercita l'impresa.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 865

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2137 · fonte del testo