Art. 2124 c.c. — Certificato di lavoro

Se non e' obbligatorio il libretto di lavoro, all'atto della cessazione del contratto, qualunque ne sia la causa, l'imprenditore deve rilasciare un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il prestatore di lavoro e' stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni esercitate.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'art. 2124 sancisce l'obbligo per l'imprenditore di rilasciare il certificato di lavoro; l'art. 2125 determina le condizioni e i limiti di validità dei patti di non concorrenza, opportunamente distinguendo, per la diversa durata del divieto, la categoria dei dirigenti dalle altre categorie di prestatori di lavoro. DISPOSIZIONI VARIE.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 860

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2124 · fonte del testo