Art. 2021 c.c. — Legittimazione del possessore

Il possessore di un titolo nominativo e' legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato per effetto dell'intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell'emittente.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2021 · fonte del testo