Art. 2014 c.c. — Girata a titolo di pegno

[1]Se alla girata e' apposta una clausola che importa costituzione di pegno, il giratario puo' esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, ma la girata da lui fatta vale solo come girata per procura.

[2]L'emittente non puo' opporre al giratario in garanzia le eccezioni fondate sui propri rapporti personali col girante, a meno che il giratario, ricevendo il titolo, abbia agito intenzionalmente a danno dell'emittente.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 2014 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2014 · fonte del testo