Art. 2000 c.c. — Riunione e frazionamento dei titoli

[1]I titoli di credito emessi in serie possono essere riuniti in un titolo multiplo, su richiesta e a spese del possessore.

[2]I titoli di credito multipli possono essere frazionati in piu' titoli di taglio minore.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2000 · fonte del testo