Art. 1968 c.c. — Transazione sulla falsità di documenti

La transazione nei giudizi civili di falso non produce alcun effetto, se non e' stata omologata dal tribunale, sentito il pubblico ministero.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1968 · fonte del testo