Art. 1952 c.c. — Divieto di agire contro il debitore principale

[1]Il fideiussore non ha regresso contro il debitore principale se, per avere omesso di denunziargli il pagamento fatto, il debitore ha pagato ugualmente il debito.

[2]Se il fideiussore ha pagato senza averne dato avviso al debitore principale, questi puo' opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale all'atto del pagamento.

[3]In entrambi i casi e' fatta salva al fideiussore l'azione per la ripetizione contro il creditore.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 1952 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Circa il subingresso e il regresso del fideiussore che ha pagato, in confronto del debitore, vi è qualche innovazione da segnalare. Il fideiussore, sulle somme pagate al creditore, ha diritto agli interessi legali dal giorno del pagamento, non da quello della notificazione al debitore dell'eseguito pagamento (articolo 1950; terzo comma): la disposizione è coerente all'art. 1224. Se il credito estinto produceva interessi superiori alla misura legale, al fideiussore spettano tali interessi in virtù del subingresso accordatogli. Per quanto il fideiussore sia tenuto in solido col debitore, è normale che il creditore si rivolga prima al debitore. Il fideiussore richiesto dal creditore ha perciò il dovere di avvertirne il debitore. Quando omette tale avviso e paga, il debitore può opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore se questi, anzichè al fideiussore, si fosse rivolto al debitore (ad esempio, l'avvenuto pagamento: art. 1952, secondo comma); se il debitore ignaro paga a sua volta, il fideiussore perde il diritto di regresso (art. 1952, primo comma). La differenza tra il codice del 1865 (art. 1918, secondo comma) e il nuovo codice (art. 1952, primo comma), sta in ciò, che per il primo, il fideiussore doveva dare avviso del pagamento soltanto nel caso in cui egli avesse preso l'iniziativa di pagare senza essere convenuto in giudizio, non quando il pagamento fosse stato successivo alla citazione; nel secondo, il dovere predetto è imposto anche quando il fideiussore sia stato convenuto in giudizio, Il che è più conforme ai principii che hanno suggerito le disposizioni dell'art. 1485, primo comma.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 763

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1952 · fonte del testo